Statuto

Articolo 1

Nell’osservanza degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita la “ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA STORIA DELL’ AUTOMOBILE”, libera associazione apolitica aconfessionale, senza fini di lucro, con sede legale in Torino, C.so Unità d’Italia n° 40, presso il museo dell’ automobile “Carlo Biscaretti di Ruffa”.

Articolo 2

Scopi dell’Associazione sono: la promozione degli studi dei mezzi di trasporto (autoveicoli, motoveicoli) e della storia delle industrie relative, lo stimolo alla ricerca dei documenti afferenti e al loro conferimento per conservazione presso sedi idonee accessibili alla comunità internazionale, lo scambio delle informazioni sulle ricerche in corso fra i Soci e con analoghe associazioni.

Articolo 3

Possono essere Soci Effettivi dell’Associazione persone che abbiano svolto un’attività di rilievo nel settore della progettazione e della direzione di impresa ovvero studiosi e pubblicisti attivi nella storiografia dei mezzi di trasporto (autoveicoli e motoveicoli) e comunque coloro che possono intervenire efficacemente alle attività dell’Associazione e gli enti, associazioni, società di persone e di capitali, istituzioni didattiche e simili che svolgono attività nel settore dei mezzi di trasporto ( autoveicoli e motoveicoli ). Tutti i Soci Effettivi, persone fisiche e persone giuridiche, hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento di una quota annua nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. La qualifica di Socio Sostenitore è riservata a tutti i Soci effettivi che intendono contribuire alle attività dell’Associazione con il versamento di una quota annua superiore a quella dei Soci Ordinari. L’importo minimo di tali quote verrà stabilito dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. I Soci Effettivi si obbligano ad osservare, nell’ambito dell’ ttività da ciascuno svolta con attinenza all’Associazione, le norme del Codice etico redatto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Possono essere Soci Onorari dell’Associazione persone ed enti italiani e stranieri che abbiano contribuito con opere o studi eminenti alla storia dei mezzi di trasporto (autoveicoli e motoveicoli) . I Soci Onorari, proclamati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, non sono tenuti al versamento della quota annua e non hanno diritto al voto.

Articolo 5

Possono essere Soci Corrispondenti dell’Associazione cittadini italiani operanti nel settore della comunicazione o comunque ritenuti idonei a svolgere attività di supporto e di promozione delle iniziative dell’Associazione ed i cittadini stranieri che notoriamente svolgono attività di ricerca e di pubblicista nel campo della storia dei mezzi di trasporto (autoveicoli e motoveicoli). I Soci corrispondenti non sono tenuti al pagamento di una quota annua e non hanno diritto al voto. Dovranno comunque rinnovare di anno in anno la loro appartenenza all’Associazione.

Articolo 6

L’ammissione di Nuovi Soci Effettivi e Corrispondenti avverrà per cooptazione esercitata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, costituito e riunito secondo le modalità previste dall’articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 7

Organi dell’Associazione sono l’ Assemblea dei Soci Effettivi, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce ogni anno entro il mese di marzo, su convocazione del Consiglio Direttivo per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per stabilire gli indirizzi delle attività sociali. L’Assemblea si intende validamente costituita quando sia accertata la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione di almeno il 20 % del totale dei Soci. L’ Assemblea delibera validamente e a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega. Ciascun Socio potrà essere portatore di non più di due deleghe.

Articolo 9

L’Assemblea dei Soci Effettivi dovrà inoltre riunirsi in sessione straordinaria su richiesta scritta di non meno di un quinto dei Soci Effettivi. La validità di costituzione dell’Assemblea straordinaria, la validità delle deliberazioni nonché il dispositivo delle deleghe, saranno quelli previsti all’articolo 8 del presente Statuto, accertati e verbalizzati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da nove Soci Effettivi eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea. Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Presidente del Consiglio uscente.

Quando questi dichiari la sua indisponibilità, l’Assemblea eleggerà anche il nono Consigliere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed ha il compito di promuovere e gestire le attività dell’Associazione. Le decisioni del Consiglio Direttivo, che si riunirà non meno di tre volte all’anno, saranno assunte a maggioranza semplice e con il ricorso a scrutinio segreto su richiesta di uno dei membri.

Articolo 11

Appena insediato ed in chiusura dell’Assemblea dalla quale promana, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario ai quali spettano rispettivamente i compiti di:

  • rappresentanza dell’Associazione
  • sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento,
  • gestione dell’attività di formazione e di collegamento fra i Soci.
Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre Soci Effettivi non facenti parte del Consiglio Direttivo in Carica, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci Effettivi e dura in carica tre anni.

Articolo 13

I membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un loro membro prima della scadenza prevista subentra il primo dei non eletti.

Articolo 14

Tutte le cariche sociali sono attribuite a titolo onorifico e non comportano alcuna retribuzione o privilegio né potranno dar luogo alla richiesta di indennità o diarie salvo casi particolari a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

I presidenti dell’Associazione che con loro azione abbiano contribuito a conferirle un particolare prestigio possono essere eletti dal Consiglio Direttivo Presidenti onorari. La carica di Presidente Onorario, fatto quanto stabilito al precedente articolo 10 in caso di eventuale coincidenza con la qualifica di presidente, dà diritto a partecipare senza voto a tutte le sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Socio Effettivo o Corrispondente che si sia reso responsabile di comportamenti ritenuti contrari ai fini e alla deontologia dell’Associazione potrà essere dichiarato decaduto su delibera assunta dal Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, riuniti in Commissione Disciplinare, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e senza obbligo di pubblicazione della motivazione del provvedimento.

Articolo17

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate dall’Assemblea dei Soci Effettivi, costituita secondo le modalità stabilite agli articoli 8 e 9 del presente Statuto, sia in prima che in seconda convocazione con voto favorevole di almeno metà più uno dei Soci Effettivi. Il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio potrà adottare, per la votazione assembleare con la quale si assumerà la delibera di modifica dello Statuto, la forma del referendum mediante scheda, che verrà fatta prevenire ad ogni associato e che verrà da questi restituita per raccomandata.

Articolo 18

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei Soci Effettivi sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.